PROROGA OBBLIGATORIA CONTRATTI A TERMINE
30 luglio 2020

Con la conversione in Legge nr. 77/2020 del Decreto Legge nr. 34/2020 (Decreto Rilancio) è stato introdotto l’art. 93 c 1 bis che dispone l’obbligatorietà della proroga per tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, vanno quindi obbligatoriamente ed automaticamente prorogati
- I contratti a termine
- I contratti a termine stagionali
- I rapporti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art 43 Dlgs 81/2015)
- I rapporti di apprendistato di alta formazione e ricerca (art 45 Dlgs 81/2015)
- I rapporti di lavoro somministrati
I rapporti di lavoro sono prorogati obbligatoriamente per la durata della sospensione dell’attività lavorativa dovuta ad emergenza epidemiologica COVID-19 anche se l’azienda ha utilizzato in un periodo di ferie.
La proroga non riguarda i contratti già scaduti alla data del 18/07/2020; ed interesserà i contratti stipulati a partire dal 18/07/2020.
Per quanto riguarda i contratti in essere alla data del 18/07/2020 questi devono essere prorogati per la durata della sospensione lavorativa, sia essa determinata dall’utilizzo di un ammortizzatore sociale, sia dall’utilizzo di ferie;
per i lavoratori somministrati la proroga obbligatoria riguarda il rapporto intercorrente tra Agenzia di somministrazione e lavoratore (non sono comunque chiari gli effetti sul contratto commerciale tra Agenzia e ditta utilizzatrice).
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