LE ISPEZIONI IN AZIENDA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

LE ISPEZIONI IN AZIENDA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

23 giugno 2020

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota n. 532 del 12/06/2020,  indica le linee guida per le verifiche ispettive.

 La prima parte della nota, anacronisticamente, commenta il DL Cura Italia, successivamente superato prima dal DL Rilancio e poi dal DL 52/2020. Dunque, le indicazioni contenute in questa prima parte generano soltanto confusione.

 La parte rilevante riguarda la “necessità di attivare diffusi controlli” nei confronti delle aziende che hanno richiesto ammortizzatori sociali con causale COVID-19 , al fine di contrastare fenomeni elusivi e fraudolenti.

 Vengono individuati gli interventi ispettivi non urgenti, che possono coinvolgere le aziende che hanno fatto richiesta di cig/fis/cigd, nonché i soggetti che hanno fatto richiesta di interventi a sostegno del reddito (lavoratori stagionali/agricoli/artigiani/commercianti).

 Gli interventi ispettivi urgenti sono invece quelli che l’INPS segnala all’Ispettorato del Lavoro.

 La circolare individua i criteri per la valutazione degli accertamenti a carico di:

- aziende che non hanno subito sospensione di attività da DPCM, ma hanno richiesto integrazione salariale;

- aziende che, operando in deroga alle misure restrittive di sospensione, hanno fatto richiesta di integrazioni salariali;

- aziende che hanno presentato domande di iscrizione/ripresa di attività/modifiche di inquadramento con effetto retroattivo rispetto alle richieste di integrazione salariale;

- assunzioni, trasformazioni e riqualificazioni di rapporti di lavoro in periodi precedenti alle richieste di integrazione salariale.

 

Paiono davvero sconcertanti gli ultimi tre seguenti criteri di valutazione: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro avrebbe dovuto avvisare MOLTO PRIMA la platea dei soggetti economici che potrebbero subire le verifiche ispettive.

La mancanza di preavviso adeguato è un fatto gravissimo, visto che è posto in essere da una importante autorità amministrativa dello Stato.

 Ecco comunque i tre criteri di valutazione:

1. accertare le aziende valutandone il numero di lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali in rapporto ad eventuali esternalizzazioni (il fenomeno delle esternalizzazioni riguarda appalti/contratti d’opera/somministrazione che interessano tutte le aziende, perché tutte le aziende fanno ormai uso di esternalizzazioni);

2. accertare le aziende che hanno collocato in smart working i lavoratori e che hanno richiesto gli ammortizzatori sociali: non è previsto da nessuna norma che le due cose siano incompatibili , lo smart working era necessario per evitare l’epidemia e lo stato stesso ha fortemente sollecitato il ricorso ad esso, cosa che non serviva per aumentare il lavoro ma per salvaguardare la salute;

3. monitorare le aziende che non hanno comunicato all’INPS la ripresa, anche parziale, dell’attività lavorativa (a pagina 4 della circolare INPS n. 47/2020 è scritto che “le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa”: INPS e Ispettorato Nazionale del Lavoro avrebbero per lo meno dovuto coordinarsi prima di emanare l’una la citata circolare e l’altro la Nota di cui qui si sta esponendo le linee guida).

 

Riteniamo corretto avvisare di quanto sopra.

 

 

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