CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER I RINNOVI DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
L’inps con circolare nr 121 del 06/09/2019 detta le istruzioni per adempiere a quanto previsto dal Decreto Legge n. 87/2018 “Decreto Dignità”.
I contratti a tempo determinato sono soggetti al pagamento di un contributo addizionale, a totale carico del datore di lavoro (che finanza la nuova assicurazione sociale per l’impiego -NASpI), nella misura del 1,4%.
Il Decreto Dignità, oltre a dettare le nuove regole sui tempi determinati, all’art. 3 c. 2, ha previsto l’aumento del contributo addizionale, nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato.
Rinnovo = il rinnovo avviene quando l’iniziale contratto a tempo determinato, raggiunge la scadenza e le parti procedono alla sottoscrizione di un nuovo contratto a termine (il rinnovo non è la proroga).
Dal 01/09/2019 si procederà al calcolo e versamento all’INPS del contributo aggiuntivo del 0,5%, per i contratti di lavoro rinnovati dal 14/07/2018. I tempi determinati diventano pertanto più onerosi; ad esempio, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:
- Contratto originario: 1,4%
- 1° rinnovo: 1,9% (1,4+0,5%)
- 2° rinnovo: 2,4% (1,9%+0,5%)
- 3° rinnovo: 2,9% (2,4%+0,5%)
L’incremento del contributo addizionale viene applicato anche in occasione di ogni rinnovo dei contratti in regime di somministrazione di lavoro (lavoratori interinali).
È dovuto l’aumento dello 0,5% anche in occasione di una modifica della causale originariamente apposta al contratto al termine, in quanto si configura un rinnovo e non una proroga anche se l’ulteriore contratto segue il precedente senza soluzione di continuità.
Restano ESCLUSI dall’incremento del contributo addizionale NASpI,
- I rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli
- Lavoratori domestici
- Lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione,
- I rapporti di lavoro contemplati dall’articolo 2, comma 29, della Legge n. 92/2019, ossia:
1) Lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
2) Lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al DPR 1525/1963;
3) Apprendisti;
4) Lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni.
Con la contribuzione delle paghe del mese di settembre (versamento 16/10/2019) lo studio procederà con il calcolo del dovuto.
LAVORATORI STAGIONALI
Per quanto riguarda i lavoratori stagionali, meritano una riflessione in più.
Gli unici contratti di lavoro stagionale esclusi dal contributo addizionale dell’1,4% e dal contributo aggiuntivo del 0,5%, sono quelli stipulati ai sensi del DPR N. 1525/1963, anche se nel contratto collettivo applicato dall’azienda vengono definite le attività “stagionali”.
1. Sgusciatura delle mandorle.
2. Scuotitura, raccolta e sgranatura delle pine.
3. Raccolta e conservazione del prodotti sottobosco (funghi,tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.)..
4. Raccolta e spremitura delle olive.
5. Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell'uva, torchiatara delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino).
6. Monda e, trapianto, taglio e raccolta del riso.
7. Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi.
8. Lavorazione del falasco.
9. Lavorazione del sommacco.
10. Maciullazione e stigliatura della canapa.
11. Allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli.
12. Ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all'aperto del lino.
13. Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica.
- Raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde.
15. Cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco.
16. Taglio dei boschi, per il personale addetto all’abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonché alle relative operazioni di trasporto.
17. Diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero.
18. Smorzatura del sughero.
19. Salatura e marinatura del pesce.
20. Pesca e lavorazione del tonno.
21. Lavorazione delle sardine sott’olio (per le aziende che esercitano solo tale attività)
22. Lavorazione delle carni suine.
23. Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino.
24. Lavorazione industriale di frutta, ostaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati vegetali e alimentari limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco.
25. Produzione di liquirizia.
26. Estrazione dell'olio dalle sanse e sua affinazione.
27. Estrazione dell'olio dal vinacciolo e sua raffinazione.
28. Estrazione dell'alcool dalle vinacce e dalle mele.
29. Fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo).
30. Estrazione di essenze da erbe e frutti allo stato fresco.
31. Spiumatura della tiffa.
32. Sgranellatura del cotone.
33. Lavatura della paglia per capelli.
34. Trattura della seta.
35. Estrazione del tannino.
36. Fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua.
37. Cave di alta montagna.
38. Montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali.
39. Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoio all'aperto.
40. Cernita e insaccamento delle castagne.
41. Sgusciatura ed insaccamento delle nocciole.
42. Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi.
43. Raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione.
44. Lavaggio e imballaggio della lana.
45. Fiere ed esposizioni.
46. Lavoratori preparatori della campagna salifera (sfangamento canali, ripristino arginatura mungitura a cilindratura casette salanti, sistemazione aie di stagionatura), salinazione (movimento di acque, raccolta del sale);
47. Spalatura della neve.
48. Attività svolta in colonie montane, marine e curative.
49. Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. c) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita.
50. Attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive;
51. Attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi.
52. Conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati;
I lavoratori stagionali assunti al di fuori delle attività lavorative elencate sopra, sono soggetti sia al contributo del 1,4%, sia del contributo aggiuntivo dello 0,5% in caso di rinnovo.
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