Congedo di paternità obbligatorio

Congedo di paternità obbligatorio

22 dicembre 2022

Tempo di lettura 2 min.

 

Il Decreto Legislativo 105/2022 nominato “Decreto Equilibrio” contiene disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Il decreto introduce quindi il congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti.

 

Con la circolare INPS nr. 122/2022 si disciplinano le modalità operative.

 

Il padre lavoratore nei 2 mesi precedenti la data del parto ed entro i 5 mesi successivi si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni, in caso di parto plurimo il congedo diviene di 20 giorni.

Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

In caso di parto prematuro l’arco temporale di fruizione è fisiologicamente ridotto ai 5 mesi successivi al parto.

E’ fruibile anche nel caso di figlio nato morto dopo la 28a settimana.

In caso di adozione e/o affidamento il periodo di astensione obbligatorio va usato dopo l’ingresso del minore in famiglia ed entro i 5 mesi successivi; in caso di adozione internazionale il padre può fruire dei permessi anche per recarsi agli incontri con il minore.

Il congedo è utilizzabile nelle sole giornate lavorative frazionato a giorni ma non a ore.

Il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

 

Il congedo di paternità obbligatorio, va fruito DOPO al congedo di paternità alternativo che si richiede nei casi particolarissimi (morte o grave infermità della mamma, abbandono del minore da parte della madre, in caso di affidamento esclusivo del minore al padre).

 

Per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta una indennità giornaliera pagata dall’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera, l’importo è anticipato dal datore di lavoro e recuperato sul debito totale nei confronti dell’INPS.

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