CONTABILITA' PER CASSA OBBLIGATORIA DAL 2017 PER TUTTI I SEMPLIFICATI

CONTABILITA' PER CASSA OBBLIGATORIA DAL 2017 PER TUTTI I SEMPLIFICATI

20 gennaio 2017

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, al posto del criterio di competenza. 

I soggetti interessati sono le imprese individuali e le società di persone non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria, che determinano il reddito in base all’articolo 66 del Tuir.

Si tratta, quindi, dei soggetti che hanno conseguito nell’anno precedente al primo in cui si applica il nuovo regime, un ammontare di ricavi non superiore a:

  • 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi;
  • 700.000 euro, per le altre attività, a condizione che non sia esercitata l’opzione per la contabilità ordinaria.

La nuova disposizione prevede che ai fini della determinazione del reddito d'impresa assumono rilevanza i ricavi percepiti e le spese sostenute, derogando al criterio di competenza sia per i ricavi che per le spese. Restano ferme le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.

Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora non vengano superati i limiti di 400.000/700.000 di cui al comma 1dell'art. 18 del DPR 600/73. Il contribuente ha facoltà di optare per la contabilità ordinaria: l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino alla sua revoca, e in ogni caso, per il periodo stesso e i due successivi.

Il principio di cassa puo' essere in un certo derogato tramite opzione, scegliendo un regime che presume che la registrazione delle fatture coincida con l'incasso o il pagamento.

In pratica il contribuente, previa opzione vincolante per almeno un triennio, ha la possibilità di tenere i registri Iva senza operare le annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette ad Iva. In tal caso si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso/pagamento.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, e ai fini della loro attuazione dovrà essere emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

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